TRIBUNALE DI UDINE 
                          2ª Sezione civile 
 
    Il Tribunale di Udine, 2ª Sezione civile, riunito  in  camera  di
consiglio nelle persone dei signori magistrati: 
      dott. Francesco Venier - Presidente; 
      dott. Andrea Zuliani - Giudice rel.; 
      dott. Gianmarco Calienno - Giudice; 
    nel causa iscritta al n. 4046/2019 R.A.C.C.  promossa  da  Marzio
Serena, con avvocati Daniele Compagnone,  Giulio  Mosetti  e  Jasmina
Milosavljevic, 
    contro  «Consorzio  per  lo  Sviluppo  Industriale   della   Zona
dell'Aussa Corno in liquidazione», con l'avvocato  Roberto  Paviotti,
avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex  articoli  98  e
209 Legge Fallimentare; 
    rilevato che Marzio Serena - vantando  un  credito  per  rimborso
spese legali sostenute in vari procedimenti in  cui  venne  coinvolto
quale dirigente del consorzio e invocando le previsioni in tal  senso
del contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro  -  ha
chiesto al commissario liquidatore, dott. Marco Pezzetta,  di  essere
ammesso al passivo del «Consorzio per lo Sviluppo  Industriale  della
Zona dell'Aussa Corno», ente pubblico economico posto in liquidazione
coatta amministrativa con deliberazione della  giunta  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia dell'11 novembre 2016; 
    rilevato che,  a  fronte  del  rifiuto  opposto  dal  commissario
liquidatore, Marzio Serena ha proposto la presente  opposizione  allo
stato passivo, ai sensi degli articoli 209 e  98  Legge  Fallimentare
(v. Cass. s.u. 26 marzo 2015, n. 6060); 
    rilevato che il commissario  liquidatore  si  e'  costituito  per
resistere all'opposizione, ritenendo insussistente il credito vantato
dal ricorrente; 
    dato  atto  che  questo  tribunale  ha  rilevato   d'ufficio,   e
sottoposto al contraddittorio delle parti (art. 101,  comma  1°,  del
codice  di  procedura  civile),  la  questione  pregiudiziale   della
possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies,
della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3
(«Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale») - laddove prevede
che «In via di interpretazione autentica, la liquidazione  si  svolge
secondo la disciplina e con gli  effetti  della  liquidazione  coatta
amministrativa» - per violazione dell'art. 117, comma 2°,  lett.  l),
Cost., secondo il quale  lo  Stato  «ha  legislazione  esclusiva»  in
materia di «giurisdizione e  norme  processuali»  e  di  «ordinamento
civile»; 
    lette le memorie depositate dalle parti nel  termine  concesso  e
dato atto che parte ricorrente ha condiviso l'opinione secondo cui si
pone   una   questione   di   illegittimita'    costituzionale    non
manifestamente infondata, mentre parte resistente si e' rimessa  alla
valutazione  del  tribunale,  essendole  peraltro  noto  che   questo
collegio ha gia' rimesso la questione alla Corte  costituzionale  con
ordinanza pronunciata in  altro  procedimento  in  cui  e'  parte  la
medesima procedura concorsuale; 
    ritenuto, con riguardo alla non manifesta infondatezza, che: 
      a) la legge regionale della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  18
gennaio 1999, n. 3 contiene la «Disciplina dei Consorzi  di  sviluppo
industriale»; l'art. 14 della  legge  concerne,  in  particolare,  la
vigilanza della giunta regionale su tali enti pubblici economici;  il
comma 5-nonies dell'art. 14, come sostituito dall'art. 2, comma  141,
lett. a),  della  legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14  e  poi
modificato dall'art. 64, comma 2,  della  legge  regionale  4  agosto
2017, n. 31, dispone testualmente:  «Il  Commissario  liquidatore  si
sostituisce agli organi disciolti e provvede  alla  liquidazione  del
Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti  delle
risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che
si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo.
Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni  attribuite
e'  autorizzato  a  porre  in  essere  ogni  atto   funzionale   alla
liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia  del  patrimonio  del
Consorzio. In via di interpretazione autentica,  la  liquidazione  si
svolge secondo la disciplina e con  gli  effetti  della  liquidazione
coatta amministrativa»; 
      b) proprio  nell'ultimo  periodo  del  comma  e'  contenuta  la
disposizione sospettata  di  illegittimita'  costituzionale,  perche'
l'art. 117, comma 2°, lett. l),  Cost.,  attribuisce  allo  Stato  la
«legislazione  esclusiva»  in  materia  di  «giurisdizione  e   norme
processuali» e «ordinamento  civile»,  mentre  l'assoggettamento  del
debitore  alla  procedura  di  liquidazione   coatta   amministrativa
comporta   sensibili   mutamenti,   e   limitazioni,   alla    tutela
giurisdizionale dei creditori, ivi  compresi  il  divieto  di  azioni
esecutive individuali e la necessita'  di  sottostare  alle  speciali
forme dell'accertamento del passivo (articoli  201,  51  e  52  Legge
Fallimentare); 
      c) il medesimo  sospetto  e'  stato  prospettato  negli  stessi
termini, ed  e'  stato  risolto  in  senso  affermativo  dalla  Corte
costituzionale, con riferimento ad  analoghe  disposizioni  di  altri
enti regionali (art. 11,  comma  3-bis,  della  legge  della  Regione
Puglia 9  dicembre  2002,  n.  20,  dichiarata  incostituzionale  con
sentenza 6 febbraio 2007, n. 25; art. 1  della  legge  della  Regione
Calabria 25 novembre 2019, n. 47, dichiarata  incostituzionale  dalla
recentissima sentenza  17  febbraio  2021,  n.  22,  nella  quale  e'
contenuta anche la  segnalazione  «che  l'odierno  assetto  normativo
appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale  idonea  a
consentire la risoluzione delle  crisi  di  solvibilita'  degli  enti
strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi,  dei  consorzi  di
sviluppo industriale»; segnalazione  che  implica  l'auspicio  di  un
intervento del legislatore nazionale, in mancanza del  quale  l'unica
soluzione alternativa percorribile de jure  condito  parrebbe  essere
la, pur  controversa,  applicazione  a  questi  enti  pubblici  delle
«procedure di  composizione  della  crisi  da  sovra  indebitamento»,
introdotte per «porre rimedio» a tutte le «situazioni... non soggette
ne'  assoggettabili  a  procedure  concorsuali  diverse   da   quelle
regolate» nella legge 27 gennaio 2012, n. 3); 
      d) sebbene approvato con legge costituzionale, in quanto  volto
a stabilire «forme e condizioni particolari di autonomia» (art.  116,
comma 1°, Cost.), lo  statuto  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
(legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) non prevede  alcuna  deroga  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato disposta dal  citato  art.
117, comma 2°, lett. l), Cost.; 
      e) per ogni piu' approfondita e dettagliata considerazione  sui
termini in cui si pone la questione di illegittimita'  costituzionale
e' sufficiente il rinvio  all'ordinanza  di  questo  tribunale  10-29
dicembre 2020, con cui la medesima questione e'  stata  gia'  rimessa
alla Corte costituzionale. 
    Ritenuto, per quanto riguarda la rilevanza  della  questione  nel
presente processo, che: 
      a) si tratta di procedimento di opposizione avverso il  rigetto
dell'istanza di' ammissione del credito  vantato  dal  ricorrente  al
passivo  della   procedura   concorsuale   di   liquidazione   coatta
amministrativa; 
      b) qualora fosse dichiarata incostituzionale la disposizione di
legge in forza della quale e' stata  aperta  la  liquidazione  coatta
amministrativa, verrebbe meno il presupposto legittimante  anche  del
presente  processo  di  accertamento   dello   stato   passivo,   con
conseguente improponibilita' della domanda  nella  forma  in  cui  e'
stata svolta; 
      c) in altri termini, dalla legittimita' della  norma  di  legge
regionale dipendono la  validita'  e  l'efficacia  del  provvedimento
amministrativo che ha aperto la liquidazione coatta amministrativa  e
che sta ancora producendo  i  suoi  effetti,  uno  dei  quali  e'  la
pendenza del presente processo e la possibilita' che esso  giunga  ad
una decisione di merito.